Art.1
COSTITUZIONE
E’ costituito il Comitato
denominato:
“COMITATO ALLUVIONATI LODI”
- ONLUS
o, più brevemente,
C.AL.LO.
Al Comitato possono
aderire i privati cittadini, le imprese commerciali, industriali,
artigiane, agricole, gli enti, associazioni e, comunque, qualsiasi
altra categoria non espressamente sopra citata, che abbiano subito
danni diretti od indiretti in conseguenza dei recenti eventi
alluvionali verificatisi il 26 e 27 novembre 2002 nel comprensorio
lodigiano, che ne faranno richiesta previa adesione al presente
atto, ed accettazione da parte del Consiglio
Direttivo.
Gli Enti Pubblici che
faranno richiesta di adesione, previa accettazione del presente atto
ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo; a fronte della
loro adesione avranno una loro rappresentanza nel Consiglio
Direttivo.
Il Comitato può
aderire ad analoghi Comitati locali, regionali, nazionali e
internazionali, o gli stessi possono aderire a questo Comitato.
Art. 2 SCOPI
SOCIALI
Il Comitato: è fondato
sugli irrinunciabili principi di libertà, eguaglianza, solidarietà,
democrazia diretta e collettiva della cittadinanza, ed è autonomo da
Stato, governi, partiti.
Il Comitato si ispira ai principi
democratici dettati dalla Costituzione italiana e dalla
Dichiarazione Universale dei diritti
dell’Uomo.
Il comitato è apartitico e
senza scopo di lucro.
Esso si riconosce come ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, integrando la denominazione con la
predetta definizione o con l’acronimo ONLUS.
Il
Comitato non può distribuire utili o avanzi di gestione o fondi con
questo formati; a tale proposito deve redigere annualmente un
rendiconto o un bilancio; esso è formato da quote sociali che non
sono trasmissibili, né rivalutabili; il suo patrimonio non è
suddiviso, né suddivisibile in
quote di partecipazione; pertanto dichiara di trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 10, comma 7 D.L. 4 dicembre 1997 n.
460.
Esso ha per finalità la tutela dei diritti e
degli interessi di privati cittadini, di imprese commerciali,
industriali, artigiane, agricole, di enti, associazioni e, comunque,
di qualsiasi altra categoria non espressamente sopra citata, che
abbia subito danni diretti od indiretti in conseguenza dei recenti
eventi alluvionali verificatisi il 26 e 27 novembre 2002 nel
comprensorio lodigiano.
Tali finalità saranno
perseguite nei modi e con le attività che il Consiglio Direttivo
riterrà più opportuno.
Le attività del Comitato
sono:
Sollecitare le Pubbliche Autorità ed
Amministrazioni ad assumere i provvedimenti che ritenga opportuno
suggerire e richiedere per le tutele che gli scopi del Comitato si
prefiggono;
Proporre opposizioni in qualsiasi sede
contro provvedimenti che si riterranno contrari alle finalità
anzidette;
Impugnare dinanzi alle Autorità
amministrative o giudiziarie o giurisdizionali gli atti che si
ritengono comunque lesivi degli interessi che il comitato ha lo
scopo di tutelare;
Promuovere i giudizi che si ritenga
necessario instaurare sempre in funzione delle tutele che rientrano
negli scopi del Comitato e per gli stessi fini intervenire nei
giudizi eventualmente promossi da altri;
Promuovere
studi sulle cause naturali o meno che hanno provocato gli eventi e i
conseguenti danni oggetto di interesse del
Comitato;
Costituirsi come persona offesa negli
eventuali procedimenti penali, nonché come parte
civile;
Intervenire ad adiuvandum a favore della parte
che sostenga in causa un interesse la cui tutela rientri nei compiti
del Comitato;
Promuovere le manifestazioni che siano
utili per il raggiungimento degli
scopi.
Art. 3
SEDE
Il
Comitato ha la propria sede in Lodi Via Luigi Bay, 26.
Il Comitato potrà, con
semplice determina del Consiglio Direttivo, trasferire la propria
sede.
Il Comitato potrà
inoltre istituire sedi secondarie e
succursali.
I sostenitori sono
domiciliati presso il Comitato.
Art. 4
DURATA
Esso cesserà di
esistere solo e soltanto al completo raggiungimento degli scopi e
delle finalità previsti.
Cesserà comunque definitivamente il 31
dicembre 2013, salvo proroghe deliberate dall’assemblea
Straordinaria.
Art. 5 I
SOTTOSCRITTORI
Sono coloro che accettano
il presente Statuto sottoscrivendolo. Possono aderire al Comitato
tutti i soggetti, di cui all’art. 2. Essi hanno diritto al voto
purché in regola con i versamenti della quota stabilita dal presente
Statuto.
I Sottoscrittori, con la loro firma,
accettano lo statuto, ma non assumono alcuna responsabilità di
ordine patrimoniale.
Art. 6 ORGANI
SOCIALI
Gli organi operativi del
Comitato sono:
L’ASSEMBLEA DEI
SOTTOSCRITTORI;
IL CONSIGLIO
DIRETTIVO;
IL PRESIDENTE;
IL VICE
PRESIDENTE;
IL
SEGRETARIO/TESORIERE.
Art. 7 L’ASSEMBLEA DEI
SOTTOSCRITTORI
Essa viene convocata dal
Presidente nelle forme e nei modi che il Consiglio Direttivo riterrà
più opportuno. Procede all’elezione del Consiglio Direttivo e assume
tutte le deliberazioni che più riterrà opportune in ordine alle
finalità del Comitato.
Per le deliberazioni
dell’Assemblea valgono le maggioranze previste dal Codice Civile per
la prima e seconda convocazione.
Ogni sottoscrittore
può rappresentare fino ad un massimo di un sottoscrittore, dietro
presentazione di delega firmata.
L’assemblea assume
tutte le deliberazioni che più riterrà opportune, nell’ambito delle
finalità del Comitato.
Inoltre delibera sul numero dei
componenti del Consiglio Direttivo.
Delibera sul
rendiconto o bilancio preventivo e
consuntivo.
Art. 8 IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
È formato da un numero di
membri: da un minimo di tre ad un massimo di
cinquanta.
Esso dura in carica due anni ed i suoi
membri possono essere rieletti; in caso di dimissioni o cessazione
dell’incarico, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia
di associazioni.
I suoi membri devono essere
sottoscrittori e sono eletti dall’Assemblea.
I
consiglieri sono responsabili delle somme di denaro introitate dal
Comitato e devono provvedere a riversarle al
Segretario/Tesoriere.
Nell’ambito del Consiglio
vengono eletti:
IL PRESIDENTE;
IL VICE
PRESIDENTE;
UN RAPPRESENTANTE per ogni Zona
Alluvionata.
Il Consiglio ha l’obbligo
di provvedere a tutto quanto è necessario ed utile in relazione agli
scopi del Comitato.
Può provvedere a stilare
regolamenti, al fine di agevolare le aspirazioni delle varie
categorie rappresentate in assemblea. Esso è responsabile della
corretta gestione dei fondi del Comitato. Ad esso spetta il compito
di redigere il rendiconto o bilancio annuale preventivo e
consuntivo.
Nell’ambito del Consiglio possono essere
demandati specifici compiti a taluni suoi membri o anche a membri
esterni al Consiglio, purché
sottoscrittori.
L’attività del Consiglio deve essere
documentata mediante verbali.
La convocazione del
Consiglio spetta al Presidente, per essa non è necessaria la
comunicazione scritta; basta quella verbale o
telefonica.
La convocazione deve prevedere il giorno,
il luogo e l’ora, oltre all’ordine del giorno.
I
membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e
solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione
agli scopi del Comitato. Devono dare conto della loro gestione a
chiunque dei Sottoscrittori lo richieda e devono a tal fine
predisporre il rendiconto o bilancio consuntivo entro maggio di ogni
anno e darne la pubblicità che ritengono opportuna.
Il
Consiglio Direttivo procede ai rimborsi delle spese, purché
documentate e preventivamente autorizzate, inerenti le finalità del
Comitato sostenute dalle persone incaricate e delle spese per la
conduzione del Comitato.
Il rimborso di spese non
documentate potrà avvenire previa delibera del Consiglio
Direttivo.
Art. 9 IL
PRESIDENTE
Il presidente ha la
rappresentanza legale in qualsiasi sede, anche giudiziale, con tutti
i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza gli
derivano.
Esegue le deliberazioni del Consiglio
Direttivo, gestisce i rapporti con gli Enti Pubblici e privati e i
terzi in genere, salvo espressa delega ad altro membro del
Comitato.
Convoca il Consiglio su richiesta sua o di
due terzi dei suoi membri.
Convoca e presiede le
riunioni pubbliche del Comitato.
Promuove ed organizza
l’attività del Comitato, in stretto rapporto con il Consiglio
Direttivo.
In caso di urgenza o di impossibilità
di riunire tutto il Consiglio, può assumere le iniziative che
ritenga necessarie, previa, se possibile, consultazione informale
con i membri del Consiglio. In tal caso la deliberazione del
Presidente deve essere portata all’esame del Consiglio per la
ratifica entro trenta giorni.
Il Presidente può
invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni
consuntive e non deliberative, anche persone estranee al
Comitato.
Il Presidente dura in carica due anni dalla
sua nomina ed è rieleggibile.
Art.
10
IL VICEPRESIDENTE
Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua
mancanza.
È nominato dal
Consiglio Direttivo, e duro in carica come il
Presidente.
Il
Vicepresidente decade nei casi di decadenza del
Presidente.
Art. 11
IL
SEGRETARIO/TESORIERE
Il
Segretario/Tesoriere svolge l’attività di segreteria e stila i
verbali delle adunanze del
Comitato.
Il Segretario/Tesoriere tiene la
contabilità del Comitato.
È nominato dal Presidente e
duro in carica come esso.
Il Segretario/Tesoriere
decade nei casi di decadenza del
Presidente
Art. 12
GRATUITÀ DELLE
CARICHE
I
membri del Comitato investiti di cariche sociali, svolgono
gratuitamente i loro compiti, salvo il diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute in nome e per conto del
Comitato.
Il Comitato potrà
avvalersi nello svolgimento della propria attività anche di
collaboratori retribuiti.
Art. 13
CASSA SOCIALE DEL COMITATO
I fondi necessari al
Comitato per il perseguimento delle sue attività sono
costituiti:
Dalle sottoscrizioni dai Sottoscrittori
mediante versamento di un contributo annuo libero nel suo ammontare,
ma non inferiore a Euro 2,00 (eurodue).
Dalle
oblazioni volontarie dei Sottoscrittori.
Dalle
donazioni, lasciti, attribuzioni in genere a qualsiasi
titolo.
Dagli oboli provenienti dalla messa a
disposizione di spazi pubblicitari previsti nella forma di
comunicazione in uso del Comitato (sito internet, materiale
promozionale, eventuali pubblicazioni,
ecc.).
Il Comitato avrà piena
autonomia e utilizzerà, per il conseguimento dello scopo sociale, i
fondi derivanti da contributi e/od oblazioni da parte degli stessi
membri e terzi.
Il Comitato, qualora lo ritenga
opportuno per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà
porre in essere anche attività commerciali, purché marginali e
strettamente connesse all’oggetto sociale.
La
raccolta, la gestione, l’utilizzazione delle elargizioni e delle
somme in ogni modo riscosse sono affidate al Presidente del Comitato
e, per sua delega, al Segretario/Tesoriere.
Presidente
e Segretario/Tesoriere hanno la più ampia autonomia negoziale, ivi
compresa quella di aprire e gestire, in nome e per conto del
Comitato stesso, conti correnti bancari o postali, ferma restando la
responsabilità illimitata e solidale degli altri membri per le
obbligazioni assunte dal Comitato
stesso.
Art. 14
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Il Consiglio Direttivo
redigerà il rendiconto economico finanziario che, oltre ad offrire
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale del Comitato, con netta separazione tra le attività
sociali e quelle commerciali, dovrà contenere una sintetica
descrizione dei beni, contributi e lasciti
ricevuti.
Art. 15
DEVOLUZIONI
In
caso di scioglimento, ogni singola sovvenzione ricevuta da Privati,
Enti Pubblici o altra fonte, detratte le spese di gestione e di
attività del Comitato che risulterà dalla liquidazione, saranno
devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità conformi agli scopi sociali del
Comitato.
Art. 16
REVISORI DEI CONTI E
PROBIVIRI
L’assemblea Ordinaria può
prevedere la nomina dei revisori dei conti e dei probiviri. La loro
carica è gratuita.
Art. 17
RAPPRESENTANZA DEL
COMITATO
Chiunque non autorizzato
dal presente statuto o dal Consiglio Direttivo o per espressa delega
del Presidente, agisce in nome e per conto del Comitato, risponde di
ogni conseguenza patrimoniale per le proprie iniziative, salvo il
diritto al Comitato di rivalersi in qualsiasi sede sotto ogni
aspetto civile e penale per le conseguenze comunque
derivanti.
Art. 18
LOGO
Il Comitato potrà dotarsi
di un logo, che lo contraddistingue per le sue
finalità.
Art. 19
MODIFICHE
STATUTARIE
Le modifiche al presente
Statuto, che non possono comunque stravolgere gli scopi del
Comitato, devono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria con
la maggioranza di due terzi dei Sottoscrittori in prima convocazione
e, in seconda convocazione, dalla maggioranza dei
presenti.
Art. 20 NORME
GENERALI
Per tutto quanto non
previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in
materia di Associazioni.
Lodi, 13 marzo
2003